In caso di servizi irregolari, per cause di inadempienze attribuibili alla Ferrotramviaria, per cui sia prevedibile un ritardo in arrivo alla destinazione finale del viaggio superiore a 60 minuti, ove il viaggiatore non abbia chiesto il rimborso secondo le regole riportate nello specifico capitolo e abbia proseguito il viaggio verso la destinazione finale, non appena possibile, con gli autoservizi sostitutivi messi eventualmente a disposizione o con la prima corsa utile, oppure seguendo un itinerario alternativo senza pagamento dell’eventuale differenza di prezzo, è previsto il riconoscimento di una indennità da ritardo pari:
• al 25% del prezzo del biglietto di corsa semplice per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
• al 50% del prezzo del biglietto di corsa semplice per un ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Per ottenere l’indennizzo il biglietto deve essere obliterato oltre che nella località di partenza anche nella località di arrivo.
Per il biglietto A/R l’indennizzo, in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno, è calcolato, nelle percentuali sopra specificate, rispetto alla metà del prezzo del biglietto.
Per i titolari di abbonamento l’indennizzo è calcolato, nelle percentuali sopra specificate, rispetto alla quota giornaliera del costo completo dell’abbonamento.
Per ottenere il risarcimento il viaggiatore entro le 48 ore successive all’evento che ha generato la richiesta di indennizzo, nel caso di biglietti di corsa semplice e di corsa A/R, oppure entro le 48 ore successive alla scadenza di validità del titolo di viaggio, nel caso di abbonamenti settimanali e mensili, dovrà inoltrare una richiesta scritta alla Ferrotramviaria, corredata da titolo di viaggio in originale e copia del documento di identità.
La richiesta può essere inoltrata anche compilando l'apposito ⇒ MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZI ⇐ |
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di indennizzo, dopo aver proceduto alle ulteriori verifiche ed accettata la richiesta, l’Azienda procederà all’invio presso il domicilio o indirizzo e-mail indicato dal richiedente di una credenziale per il ritiro dell’indennità in denaro. |
L’indennità da ritardo non è riconosciuta: |