Grazie alla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 28 lettera a) quest’anno è possibile portare in detrazione ai fini Irpef le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Pertanto, i viaggiatori potranno detrarre dalla dichiarazione dei redditi un importo pari al 19% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 250 €, risparmiando di fatto fino a 47,50 € l’anno. La detrazione spetta anche per i familiari a carico (ad esempio coniuge e figli).
E’ però importante osservare alcune semplici regole: affinché la spesa possa essere portata in detrazione, dovrà essere ben evidente il costo dell’abbonamento, in maniera da consentire il calcolo dell’ammontare detraibile, insieme all’identità della persona che lo ha sottoscritto. In modo da collegare lo sconto al singolo contribuente.
In sostanza, in osservanza del decreto 30 giugno 1992, gli abbonamenti di trasporto pubblico assolvono la funzione di scontrino fiscale, a patto che contengano le seguenti, precise indicazioni:
La Legge di Bilancio 2018 ha apportato anche un’altra modifica al TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 51 comma 2, modificato con l’art. 1 comma 28 lettera b). Riguarda l’introduzione di agevolazioni fiscali per i "buoni TPL o ticket trasporti". In sostanza, qualora il datore di lavoro acquisti titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale a favore di propri dipendenti (o preveda rimborsi loro le spese per l’acquisto), le somme impegnate non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Esattamente così come già avviene per strumenti di welfare aziendale quali i “buoni pasto”.
Pubblicato il 24/04/18